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Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la percentuale di detrazione fiscale riconosciuta per le agevolazioni bonus casa ed ecobonus varia a seconda che i lavori siano effettuati sull’abitazione principale o su qualsiasi altra tipologia di edificio: per l’anno 2025 infatti nel caso di spese sostenute dal proprietario (o titolare di altro diritto reale quale nuda proprietà, usufrutto, uso, superficie, abitazione) per l’abitazione principale si applica il 50%, per tutti gli altri casi il 36% la percentuale di detrazione del 50%, in tutti gli altri casi la percentuale è del 36%

Ristrutturazioni edilizie – Che cos’è

Attenzione: la legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%, mentre è pari al 50% per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).

Consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.

Per quali lavori – Condizioni per chiedere la detrazione

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Invece, relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del citato articolo 3, Dpr 380/2001.

A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

il proprietario o il nudo proprietarioil titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie

l’inquilino o il comodatario

i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa

gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce

i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.
Come e quando

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  • inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.

Vanno poi conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili

la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti

le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta

la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali

la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri

le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute

le ricevute dei bonifici di pagamento.

Infine, per alcuni interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Comunque, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non determina la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione 46/2019 – pdf).

Attenzione: per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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